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Lugano, 20 ottobre 2004
Seconda revisione approvata il 7 aprile 2006

STATUTO

dell'associazione
Centro di cultura tibetana e per la pace


art. 1 - Denominazione

Con il nome Centro di cultura tibetana e per la pace è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

art. 2 - Sede

La sede dell'associazione è a Malvaglia.

art. 3 - Scopi

1. Il Centro di cultura tibetana e per la pace non ha scopo di lucro.
2. L'associazione si prefigge di far conoscere e divulgare le tradizioni culturali negli ambiti della medicina e dell'arte della regione del Tibet ed i diversi aspetti della filosofia buddista e di creare un punto di incontro di tutte le correnti di pensiero che privilegiano la comprensione, la tolleranza e la non violenza quali vie per raggiungere la pace universale.
3. Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione svolgerà la sua attività principalmente in tre distinte direzioni: meditazione e dharma, medicina tibetana, arte e cultura.
4. Il Centro potrà organizzare conferenze, esposizioni, workshop e seminari, creare centri di insegnamento ad ogni livello, cooperare con altre istituzioni ticinesi, svizzere o di altri paesi e internazionali che si prefiggono gli stessi scopi e intraprendere qualsiasi altra attività finalizzata agli obiettivi citati.

art. 4 - Risorse finanziarie

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle tasse sociali, da donazioni e sponsorizzazioni, dalle tasse di iscrizione alle diverse manifestazioni, da eventuali diritti reali limitati che le saranno concessi e da ogni altra forma di aiuto che possa fungere da sostegno per le attività proposte e per gli obiettivi a lunga scadenza.
2. Non avendo scopo di lucro, l'associazione alimenterà con l'eventuale utile d'esercizio, restante dopo deduzione dei necessari accantonamenti per la gestione dell'attività ed i lavori di riattazione e manutenzione della sede, un fondo di beneficenza al quale potrà attingere per sostenere azioni e progetti di vario genere a favore del popolo tibetano sia in patria che in esilio e/o di altre missioni.
3. L'associazione risponde solo con il suo patrimonio sociale, è esclusa la responsabilità personale dei soci.
4. Il Consiglio direttivo elabora annualmente entro il 31 gennaio il bilancio sullo stato patrimoniale dell'anno appena concluso ed un preventivo per l'anno entrante. Entrambi devono essere approvati dall'assemblea dei soci.

art. 5 - Organizzazione

5.1 Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il revisore dei conti.

5.2 L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa in particolare
1.1. nomina il Consiglio direttivo e il revisore;
1.2. approva la modifica degli statuti;
1.3. decide circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
1.4. stabilisce la tassa sociale
1.5. approva la gestione finanziaria dando scarico al consiglio direttivo, approva il preventivo ed il programma futuro
1.6. decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione
2. L'assemblea è convocata dal presidente in sessione ordinaria una volta all'anno, di regola entro la fine del mese di gennaio, per l'approvazione dei conti consuntivi e del programma preventivo e per ogni altra trattanda si rendesse necessaria.
3. Essa può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che se ne presenti la necessità, o su richiesta di almeno un quinto dei membri.
4. La convocazione deve giungere con un anticipo di almeno dieci giorni. Essa deve contenere l'ordine del giorno e la proposta di eventuali modifiche statutarie. Decisioni su oggetti non all'ordine del giorno sono valide solo se è presente l'unanimità dei soci .
5. L'assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci.
6.
7. Per l'approvazione di crediti superiori a fr. 5'000.- e per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
8. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea. Ogni socio può votare per se stesso e rappresentare al massimo altri due soci.

5.3 Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione.
2.
3. Esso è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri, che restano in carica due anni.
4. Tutti i membri sono rieleggibili.
5. Il consiglio direttivo attribuisce le cariche ed elegge il presidente al suo interno entro una settimana dalla sua elezione. Il presidente rappresenta ufficialmente l'associazione e dirige le sedute del consiglio. Tutti i membri del consiglio hanno gli stessi diritti. Per determinate incombenze, il consiglio può delegare la rappresentanza ad altri membri oltre al presidente. Per la gestione dei conti, presidente e membri hanno firma collettiva a due.
6. Sono segnatamente di competenza del consiglio direttivo l'esecuzione del programma di attività adottato dall'assemblea, l'esecuzione delle decisioni assembleari e la tenuta della contabilità.
7. Per adempiere ai suoi compiti, il consiglio potrà sottoscrivere contratti di tutti i generi, intrattenere le opportune relazioni pubbliche, raccogliere sponsorizzazioni e donazioni, e compiere ogni altro atto utile o necessario conforme alla legge e al presente statuto.
8. Esso inoltre redige il bilancio consuntivo sullo stato patrimoniale dell'associazione ed elabora il programma preventivo.
9. Per spese superiori a fr. 2'000.- per evento, il consiglio deve chiedere l'autorizzazione dell'assemblea, a meno che dal business plan elaborato in forma scritta appaia la possibilità di recuperare tali spese attraverso tasse e/o donazioni e sponsorizzazioni. In assenza di approvazione preventiva della spesa, i membri del consiglio ne sono responsabili personalmente fino ad approvazione da parte dell'assemblea.
10. Il consiglio si riunisce ogniqualvolta è necessario, ma almeno una volta al mese. Le deliberazioni possono essere prese anche via e-mail, purché vi sia la risposta di tutti i membri ed il voto positivo della maggioranza dei membri. In caso di parità, le decisioni in oggetto vengono rinviate alla seduta successiva.
11. Una copia cartacea di tutti i messaggi e-mail e di tutti gli altri documenti concernenti l'associazione deve essere conservata nell'archivio della stessa.
12. Il consiglio può creare commissioni ad hoc per determinati oggetti che richiedono un impegno particolare.

5.4 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea e non può far parte del consiglio direttivo.
2. Egli esamina i conti con frequenza almeno semestrale ed elabora il suo rapporto sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di gennaio.
3. Il revisore è tenuto a segnalare al consiglio qualsiasi irregolarità riscontrata durante le revisioni intermedie.

Art. 6 - Gratuità delle cariche e attività remunerate

Tutte le cariche all'interno del consiglio direttivo sono intese a titolo gratuito. Può essere previsto un compenso per prestazioni particolari quali la creazione di un sito web e la sua gestione nel tempo, l'elaborazione di un business plan, la partecipazione ad attività di rappresentanza, ecc, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.3.

Art. 7 - Soci. Ammissione e dimissioni

1. Possono diventare soci/e tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi dell'associazione. Le persone giuridiche hanno diritto a un voto come le persone fisiche. Singoli soci di persone giuridiche associate possono chiedere la loro ammissione come soci individuali, pagando la loro quota personale.
2. L'ammissione di nuovi soci può avvenire in qualsiasi tempo.
3. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio direttivo, che provvederà a sottoporla all'assemblea per ratifica.
4. Ogni socio può inoltrare le dimissioni per iscritto in qualsiasi tempo, con preavviso di tre mesi per la fine dell'anno in corso.
5. I soci che non pagano la tassa sociale per due anni consecutivi sono considerati come dimissionari senza ulteriori formalità e perdono ogni diritto nell'associazione.
6. In caso di dimissioni, il socio uscente non ha diritto al rimborso della tassa sociale annua, che resta acquisita all'associazione.

Art. 8 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea su proposta motivata del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, fa stato il Codice civile svizzero.

Art. 10 - Pubblicazioni

Le pubblicazioni concernenti l'associazione saranno di regola inviate per e-mail e subordinatamente per posta (per chi non fosse provvisto di e-mail). La convocazione all'assemblea generale avverrà per lettera.

Art. 11 - Foro e diritto applicabile

Per qualsiasi vertenza concernente l'associazione il foro competente è quello di Lugano ed il diritto applicabile è quello svizzero.

Il presente Statuto dell'associazione Centro di cultura tibetana e per la pace è stato approvato dai soci fondatori nel mese di luglio 2004.

I revisione: ottobre 2004
II revisione: 7 aprile 2006 (attuale)

Enrica Pesciallo-Bianchi, presidente

mailto: info@culturatibetanamalvaglia.com
Versione italiana
English version
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